Infortuni e malattie professionali - Malattie derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti ad assicurazione ai fini pensionistici mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5 - Inapplicabilità del beneficio a coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avessero ancora maturato il diritto a pensione e non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio stesso - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori ugualmente esposti all'amianto, in ragione della presentazione di una domanda che all'epoca non era prevista - Questione identica ad altra già dichiarata inammissibile - Mancata prospettazione di argomenti di censura nuovi rispetto a quelli già scrutinati - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dall'applicazione della disciplina previgente a quella introdotta dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003 «coloro che prima del 2 ottobre 2003 non abbiano presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992», pur avendo poi presentato la domanda nel termine di decadenza di cui al menzionato art. 47. Invero, con la sentenza n. 376 del 2008, intervenuta medio tempore, è stata dichiarata inammissibile un'identica questione e l'ordinanza di rimessione non contiene alcun elemento di novità rispetto al quadro normativo esaminato con la richiamata sentenza.