Ordinanza 211/2009 (ECLI:IT:COST:2009:211)
Massima numero 33570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  08/07/2009;  Decisione del  08/07/2009
Deposito del 09/07/2009; Pubblicazione in G. U. 15/07/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Concessione del beneficio al padre di prole infradecenne solo se non vi è modo di affidare la prole ad altri soggetti - Denunciata lesione del principio solidaristico nonché disparità di trattamento rispetto alla madre, pregiudizio per lo sviluppo del minore e violazione dei principi a tutela dell'infanzia - Insufficiente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verifica della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale possa essere concessa al padre di prole infradecenne solo se non vi è modo di affidare la prole ad altri. Infatti, il rimettente non descrive adeguatamente la fattispecie concreta, con conseguente impossibilità di verifica della rilevanza della questione.

-Sulla manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie v., citate, ex multis, ordinanze n. 96 e n. 15/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 47  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30  co. 1

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte