Istruzione - Formazione professionale - Competenze attribuite in materia alle Regioni ordinarie dall'art. 117 Cost. - Insussistenza di forme di autonomia più ampie rispetto alle competenze attribuite dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alle Province autonome - Conseguente necessità di valutare la legittimità costituzionale della normativa provinciale alla stregua delle previsioni statutarie.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2, e dell'art. 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge provinciale n. 2 del 2008, il parametro rispetto al quale valutare la legittimità delle norme impugnate è costituito unicamente dalle norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Infatti, in materia di istruzione e formazione professionale, l'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicchè non ricorrono, nella specie, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.