Sentenza 213/2009 (ECLI:IT:COST:2009:213)
Massima numero 33573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  08/07/2009;  Decisione del  08/07/2009
Deposito del 14/07/2009; Pubblicazione in G. U. 22/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33572  33574  33575


Titolo
Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Facoltà di organizzare, in favore dei possessori di un diploma professionale, corsi annuali per sostenere l'esame di Stato utile ai fini dell'accesso all'università - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alla Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12» per esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alla medesima Provincia. Infatti, premesso che la materia disciplinata dalla disposizione impugnata rientra in quella della istruzione di potestà legislativa concorrente e che la stessa norma prevede l'organizzazione, in favore dei possessori di un diploma professionale, di un corso annuale (corrispondente al quinto anno integrativo degli studi di formazione professionale) per sostenere l'esame di Stato previsto dal successivo art. 12, suscettibile di consentire l'accesso agli studi universitari ed all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dalla comparazione della normativa provinciale con quella statale si evince chiaramente che la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito un «esame di Stato» diverso da quello nazionale - l'esame di Stato che conclude gli studi di istruzione secondaria superiore, disciplinato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, prevede, infatti, lo svolgimento di tre prove scritte e di un colloquio orale su tutte le materie del programma scolastico, mentre l'art. 12 della legge provinciale stabilisce che «le prove di esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali», «nonché in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo» - sicchè essa non ha operato nell'ambito dei limiti indicati dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, che, rispettivamente, attribuiscono alle province autonome la potestà legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» e quella concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria» e di «apprendistato». Né la disposizione impugnata può essere ricondotta alla potestà legislativa di attuazione, conferita alla Provincia autonoma dall'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983, in quanto tale potestà è concessa per le esigenze del bilinguismo e dell'insegnamento di particolari materie. Resta assorbita la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  14/03/2008  n. 2  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 19  co. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  10/02/1983  n. 89  art. 11