Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione di un "esame di Stato" diverso da quello previsto dalla normativa statale - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alla Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 per esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alla medesima Provincia. Infatti, premesso che tale disposizione, rientra nella materia della istruzione di potestà legislativa concorrente e che la stessa norma istituisce un "esame di Stato" diverso da quello previsto dalla normativa statale - l'esame di Stato che conclude gli studi di istruzione secondaria superiore, disciplinato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, prevede, infatti, lo svolgimento di tre prove scritte e di un colloquio orale su tutte le materie del programma scolastico, mentre l'art. 12 impugnato stabilisce che «le prove di esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali», «nonché in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo» - dalla comparazione della normativa statale con quella provinciale si evince chiaramente che la Provincia autonoma di Bolzano non ha operato nell'ambito dei limiti indicati dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, che, rispettivamente, attribuiscono alle province autonome la potestà legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» e quella concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria» e di «apprendistato». Né la disposizione impugnata può essere ricondotta alla potestà legislativa di attuazione, conferita alla Provincia autonoma dall'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983, in quanto tale potestà è concessa per le esigenze del bilinguismo e dell'insegnamento di particolari materie. Resta assorbita la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972.