Sentenza 213/2009 (ECLI:IT:COST:2009:213)
Massima numero 33575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  08/07/2009;  Decisione del  08/07/2009
Deposito del 14/07/2009; Pubblicazione in G. U. 22/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33572  33573  33574


Titolo
Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Regolamentazione del passaggio dal sistema della formazione professionale a quello della istruzione secondaria superiore - Possibilità, per coloro che posseggono la qualifica triennale di formazione professionale, di passare al quarto anno di un istituto professionale statale, eventualmente previo superamento di esami integrativi - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige alla Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale .

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008 per esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige alla medesima Provincia. Infatti, premesso che la materia disciplinata da tale disposizione ricade nella materia dell'istruzione, di potestà legislativa concorrente, e che la stessa norma regola il passaggio dal sistema della formazione professionale a quello della istruzione secondaria superiore in maniera diversa da quanto stabilito dalla normativa statale - la disposizione impugnata, infatti, prevede il passaggio dal terzo anno della formazione professionale al quarto anno di un istituto secondario superiore, subordinandolo ad esami eventuali e limitati alle aree della linguistica e della matematica, mentre la legge 28 marzo 2003, n. 53, ripartendo il secondo ciclo di istruzione tra il sistema dell'istruzione secondaria superiore e quello della formazione professionale ha favorito il passaggio dall'uno all'altro (art. 2, comma 1, lett. i)), facendo tuttavia riferimento all'acquisizione di crediti certificati e l'art. 6 del d.P. R. n. 257 del luglio 2000, che ha dato ad essa attuazione, stabilisce che «le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico (...) presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni» - dalla comparazione tra la normativa statale e quella provinciale si evince che la Provincia di Bolzano non ha operato nell'ambito dei limiti indicati dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, che, rispettivamente, attribuiscono alle province autonome la potestà legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» e quella concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria» e di «apprendistato».

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  14/03/2008  n. 2  art. 14  co. 8

legge provincia Bolzano  12/11/1992  n. 40  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  10/02/1983  n. 89  art. 11