Lavoro e occupazione - Prevista possibilità di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - Abrogazione della previgente disciplina che consentiva l'apposizione del termine quando l'assunzione aveva luogo per sostituire lavoratori assenti, con indicazione, nel contratto a termine, del nome del lavoratore sostituito - Denunciato eccesso di delega nonchè violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consentono di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo e abrogano la previgente disciplina, che consentiva l'apposizione del detto termine solo per sostituire lavoratori assenti e con indicazione nel contratto del nome del lavoratore sostituito. In realtà, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001 stabilisce che l'apposizione del termine è senza effetto se non risulta da atto scritto in cui si evidenzino le motivazioni: pertanto, laddove l'assunzione a tempo determinato avvenga per ragioni di carattere sostitutivo, debbono risultare per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa. Dato che le norme impugnate non hanno innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina previgente contenuta nella legge 18 aprile 1962, n. 230, non c'è violazione dell'art. 77 Cost. né dell'art. 76 Cost., perché non è stata determinata una diminuzione nella tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime, e neppure dell'art. 117, primo comma, Cost., perché non c'è contrasto con l'accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire motivo per ridurre il livello di tutela già goduto dai lavoratori.