Lavoro e occupazione - Prevista possibilità di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, entro i limiti temporali e quantitativi indicati nella legge - Denunciata irragionevolezza nonché indebita interferenza sul potere giudiziario - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 Cost., nella parte in cui consente di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato se l'assunzione è effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, entro limiti quantitativi e temporali stabiliti. Non appare manifestamente irragionevole la valutazione preventiva fatta dal legislatore in merito alle esigenze delle suddette imprese di disporre di una quota di organico flessibile, senza dover indicare, volta per volta, le ragioni giustificatrici delle assunzioni a termine, posto che la garanzia di flessibilità è direttamente funzionale all'onere gravante su di esse di assicurare lo svolgimento dei servizi postali e l'esercizio della rete postale pubblica, che sono attività di preminente interesse generale secondo il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 che ha dato attuazione alla direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari. Non c'è lesione neppure degli artt. 101, 102 e 104 Cost., visto che il giudice può esercitare il proprio potere giurisdizionale al fine di verificare la ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per tale, specifica ipotesi di contratto di lavoro.