Sentenza 214/2009 (ECLI:IT:COST:2009:214)
Massima numero 33580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  08/07/2009;  Decisione del  08/07/2009
Deposito del 14/07/2009; Pubblicazione in G. U. 22/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33576  33577  33578  33579  33581  33582  33583


Titolo
Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e a favore del prestatore di lavoro - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalla CEDU, lesione del diritto di difesa e di azione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui stabilisce che, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine del contratto di lavoro, il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore un indennizzo, ma solo per i giudizi in corso all'entrata in vigore della norma impugnata. Infatti, i giudizi a quibus sono stati promossi dopo l'entrata in vigore della norma impugnata, che, invece, si applica solamente alle controversie già in corso.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 4  co. 

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 21  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6