Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e a favore del prestatore di lavoro - Eccezione di inammissibilità della questione basata sull'assunto che i rimettenti avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 censurato, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui stabilisce che, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine del contratto di lavoro, il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore un indennizzo, ma solo per i giudizi in corso all'entrata in vigore della norma impugnata, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che i rimettenti avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso. Infatti, nei giudizi a quibus, o l'eccezione di estinzione per mutuo consenso non è stata sollevata, o il rimettente ha dato atto della sua infondatezza oppure non c'erano gli estremi temporali tra la scadenza del termine del contratto e la proposizione del ricorso giudiziale per affermare che si fosse formato detto mutuo consenso.