Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a favore del prestatore di lavoro e a carico del datore di lavoro - Eccezione di inammissibilità della questione basata sull'assunto che alla fattispecie dedotta nel giudizio principale non si applicherebbe la norma impugnata - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui stabilisce che, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine del contratto di lavoro, il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore un indennizzo, ma solo per i giudizi in corso all'entrata in vigore della norma impugnata, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che alla fattispecie dedotta in giudizio non si applicherebbe la norma impugnata, posto che, viceversa, la fattispecie rientra pacificamente nell'ambito di operatività della stessa.