Sentenza 215/2009 (ECLI:IT:COST:2009:215)
Massima numero 33586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  08/07/2009;  Decisione del  08/07/2009
Deposito del 14/07/2009; Pubblicazione in G. U. 22/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33584  33585


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale - Modifiche all'originaria previsione che riferiva il beneficio al personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale - Prevista possibilità di stabilizzazione per tutto il personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario (tranne i dirigenti delle strutture complesse), nonché per il personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie - Mancanza di garanzie sufficienti ad assicurare che la trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti selezionati ab origine mediante procedure di selezione concorsuale - Irragionevole deroga alla regola generale del concorso pubblico, influente sulla organizzazione del servizio sanitario - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., l'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, secondo cui la Regione promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato, estendendo la regola anche al personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie della Campania. In controtendenza rispetto alla normativa nazionale, che richiede non solo procedure concorsuali di selezione dei dirigenti ma anche strumenti di verifica del loro operato, la legge regionale riconosce anche ai dirigenti la possibilità di ottenere la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, senza individuare presupposti e criteri di selezione concorsuali. Vero è che non è incompatibile con l'art. 97 Cost. la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, ma per assicurare la generalità della regola del concorso pubblico posta dall'art. 97 stesso, l'area delle eccezioni va delimitata in modo rigoroso. Nella specie ciò non è avvenuto, in quanto non sono stabiliti i presupposti per l'esercizio del potere di assunzione, la costituzione del rapporto a tempo indeterminato non è subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e non risultano procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente. Le ulteriori censure proposte restano assorbite.

-Sul collocamento in ruolo quale modalità ordinaria attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato nella pianta organica dell'amministrazione v. citata, sentenza n. 205/2004.

-Sul fatto che l'area delle eccezioni alla regola del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost. deve essere rigorosamente delimitata v., citata, sentenza n. 363/2006.

- V., altresì, citata, sentenza n. 181/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  14/04/2008  n. 5  art. 1  co. 1

legge della Regione Campania  14/04/2008  n. 5  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 519  

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 526  

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 565  lett. c), p. 3

legge  24/12/2007  n. 244  art. 3    co. 94