Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Legge della Regione Piemonte - Esclusione dei contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale dalla base imponibile - Ricorso del Governo - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "sistema tributario dello Stato" che non consente alla legge regionale modifiche della base imponibile di tributi statali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.
È costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (con assorbimento delle residue censure riferite agli articoli 3 e 119 Cot.) l'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12, a norma del quale «Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale "10.000 alloggi per il 2012" approvato con Delib. C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238». L'Irap, in quanto istituita e disciplinata dalla legge dello Stato, è un tributo che ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; sicché la disposizione impugnata, modificando la base imponibile dell'Irap, esula dagli interventi consentiti alle Regioni in questa materia e disciplina un oggetto che, anche prima della legge n. 244 del 2007, alle Regioni era precluso.
In senso analogo, v. le citate sentenze n. 193/2007, n. 155/2006, n. 431, n. 381, n. 241/2004 e n. 296/2003.