Sentenza 217/2009 (ECLI:IT:COST:2009:217)
Massima numero 33588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  08/07/2009;  Decisione del  08/07/2009
Deposito del 14/07/2009; Pubblicazione in G. U. 22/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33589


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale per la manifesta irrilevanza della questione, sussistendo un nesso di pregiudizialità tra la soluzione della questione sottoposta alla Corte e la decisione del giudizio principale.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 420  co. 5

codice di procedura penale    n.   art. 484  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte