Sentenza 217/2009 (ECLI:IT:COST:2009:217)
Massima numero 33588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
08/07/2009; Decisione del
08/07/2009
Deposito del 14/07/2009; Pubblicazione in G. U. 22/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33589
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione
Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale per la manifesta irrilevanza della questione, sussistendo un nesso di pregiudizialità tra la soluzione della questione sottoposta alla Corte e la decisione del giudizio principale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale per la manifesta irrilevanza della questione, sussistendo un nesso di pregiudizialità tra la soluzione della questione sottoposta alla Corte e la decisione del giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 420
co. 5
codice di procedura penale
n.
art. 484
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte