Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento tra il difensore dell'imputato e quello della parte civile - Asserita lesione del diritto di difesa e del principio della parità delle parti nel processo - Scelta non irragionevole del legislatore, stante l'eterogeneità delle posizioni processuali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Ed invero, la scelta legislativa di non estendere al difensore della parte civile il diritto al differimento dell'udienza, previsto, invece, per il difensore dell'imputato, non è irragionevole se si considera il differente rilievo degli interessi di cui l'imputato e la parte civile sono portatori, la diversa natura degli scopi perseguiti e la eterogeneità delle posizioni processuali. La non irragionevolezza della questione deve essere affermata anche con riguardo all'esigenza di tutelare l'interesse alla speditezza del processo penale, che sarebbe compromesso dalla previsione del diritto al rinvio anche per il difensore della parte civile. Non sussiste, poi, la lesione del diritto di difesa, sia perché il difensore della parte civile può nominare un sostituto, sia perché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione della parte civile, stante l'esistenza di percorsi giudiziari alternativi. La facoltà, infine, per la parte civile di trasferire, in ogni momento, l'azione per il risarcimento del danno derivante dal reato in sede civile esclude ulteriormente pregiudizi agli interessi di cui è portatrice.
Sulla eterogeneità (e non equiparabilità) delle posizioni processuali della parte civile e dell'imputato, vedi, citate, sentenza n. 168/2006; ordinanza n. 424/1998; sentenza n. 532/1995; e con particolare riferimento alla disciplina del codice di rito previgente, vedi, citata, sentenza n. 187/1972.
Sui rapporti tra azione civile e azione penale, nonché sul carattere "accessorio" e "subordinato" dell'azione civile, vedi, citate, sentenza n. 168/2006; ordinanza n. 124/1999; sentenza n. 433/1977.
Sulla natura "non esclusiva" del processo penale, quale strumento di tutela a disposizione della parte civile, vedi, citate, ordinanze n. 562/2000; n. 424/1998.