Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle Commissioni tributarie delle controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi profili di censura, diversi da quelli già esaminati - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, censurato, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP). In effetti, la sentenza n. 141/2009 ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità, osservando come il CIMP sia una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità: l'odierno rimettente non ha prospettato argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle già scrutinate.
-V. il precedente citato, sentenza n. 141/2009.