Patrocinio a spese dello Stato - Obbligo per il Consiglio dell'ordine degli avvocati di motivare, in sede di ammissione al beneficio, sulla non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio - Omessa previsione - Ritenuta conseguente preclusione, per il giudice che decide sulla liquidazione degli onorari, di accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio - Denunciata violazione dei principi in tema di tutela del diritto di difesa dei non abbienti e lesione del buon andamento della pubblica amministrazione - Inesatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono l'obbligo per il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di motivare sulla non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio, e impediscono al giudice, in sede di liquidazione degli onorari spettanti al difensore, di accertare se, sin dall'inizio, la pretesa fatta valere fosse palesemente non fondata. Il rimettente, infatti, non ha adeguatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, posto che il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (art. 122 d.P.R. n.115/2002), sia la revoca, ex post, dell'ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136, comma 2, dello stesso d.P.R.).