Ordinanza 221/2009 (ECLI:IT:COST:2009:221)
Massima numero 33594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  08/07/2009;  Decisione del  08/07/2009
Deposito del 17/07/2009; Pubblicazione in G. U. 22/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33593  33595


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento - Mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Ritenuta violazione dell'art. 136 Cost. - Prospettazione generica della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile perché non argomentata e, quindi, del tutto generica, la questione di legittimità costituzionale, sollevata, con riferimento all'art. 136 della Costituzione, dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale, nel prevedere che la cartella di pagamento, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce, tuttavia, che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/12/2007  n. 248  art. 36  co. 4

legge  28/02/2008  n. 31  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte