Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento - Mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, del giusto processo, di certezza del diritto e parità delle parti, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché violazione del diritto di difesa - Questioni già dichiarate non fondate con sentenza n. 58 del 2009 - Manifesta infondatezza.
Sono manifestamente infondate, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale, nel prevedere che la cartella di pagamento, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce, tuttavia, che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse. La disposizione impugnata non contiene una norma retroattiva; essa dispone per il futuro, comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione di nullità, la quale, invece, non era prevista in base al diritto anteriore. I rimettenti, poi, sollevano questioni di legittimità costituzionale della norma censurata che la Corte, con riferimento ai parametri evocati, ha già dichiarato non fondate con sentenza n. 58 del 2009.