Ordinanza 222/2009 (ECLI:IT:COST:2009:222)
Massima numero 33596
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  24/06/2009;  Decisione del  24/06/2009
Deposito del 17/07/2009; Pubblicazione in G. U. 22/07/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Revoca della nomina di tutti i quaranta componenti (trentasette dei quali già dimissionari), mediante lettera inviata a ciascuno di essi dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, al fine di consentire il rinnovo integrale dell'organo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti del Presidente del Senato e, "ove occorra", del Presidente della Camera, dalla Commissione parlamentare con deliberazione unanime approvata con la sola presenza dei tre membri non dimissionari - Denunciata non spettanza, contrarietà agli usi parlamentari ed irragionevolezza del potere di revoca esercitato nei confronti dei membri della Commissione - Mancanza del quorum strutturale necessario, in base al regolamento interno della Commissione, per la validità della deliberazione di sollevare il conflitto - Attinenza del conflitto (nei termini in cui è articolato) alla posizione del singolo parlamentare, Presidente o componente della Commissione, anziché alle attribuzioni istituzionali a tutela delle quali la Commissione di vigilanza si configura come potere dello Stato - Conseguente insussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto sollevato - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È inammissibile, per difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella persona del suo Presidente, con deliberazione unanime approvata con la sola presenza dei tre membri non dimissionari, nei confronti del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dei deputati. Quanto al profilo soggettivo, manca il quorum strutturale necessario, in base al regolamento interno della Commissione, per la validità della deliberazione di sollevare conflitto. Riguardo al profilo oggettivo, invece, il ricorso attiene alla posizione del singolo parlamentare, presidente o componente della Commissione, anziché alle attribuzioni istituzionali a tutela delle quali la commissione di vigilanza si configura come potere dello Stato. (Nella specie, il ricorso aveva ad oggetto la richiesta di dichiarare che non spettava al Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, far cessare dalle loro cariche il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché i componenti della stessa Commissione, in assenza di un formale atto di dimissione o di altro legittimo impedimento, anziché procedere alla rinnovazione dell'organo mediante la sostituzione dei suoi componenti dimissionari, con annullamento conseguente della lettera di revoca della nomina a componente della Commissione).

Sulla competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a sollevare conflitto di attribuzione, vedi, citate, sentenza n. 69/2009 e ordinanza n. 61/2008.



Atti oggetto del giudizio

 21/01/2009  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 94

Costituzione  art. 95

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4