Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di parlamentari imputati, in concorso con altri, della promozione, direzione e partecipazione ad una associazione di carattere militare con scopi politici - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona - Eccezione di inammissibilità per mancata richiesta dell'annullamento dell'atto impugnato - Reiezione.
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati che, con deliberazioni adottate dall'assemblea nella seduta del 2 maggio 2007, ha ritenuto che i fatti per cui è in corso, dinanzi al medesimo G.U.P., un giudizio penale nei confronti di alcuni deputati per i reati di cui agli artt. 81 c.p. ed 1 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e sono, perciò, insindacabili, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata richiesta di annullamento dell'atto impugnato, emergendo in modo evidente dal tenore dell'intero ricorso la volontà del giudice configgente di porre rimedio, attraverso lo strumento del conflitto, all'asserita lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali da parte delle deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera dei deputati.
In senso analogo, vedi, citata, sentenza n. 342/2007.