Sentenza 223/2009 (ECLI:IT:COST:2009:223)
Massima numero 33599
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  08/07/2009;  Decisione del  08/07/2009
Deposito del 17/07/2009; Pubblicazione in G. U. 22/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33597  33598


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di parlamentari imputati, in concorso con altri, della promozione, direzione e partecipazione ad una associazione di carattere militare con scopi politici - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona - Mancanza di una descrizione esaustiva dei comportamenti degli imputati, che permetta di valutare quale sia l'effettiva condotta ascrivibile a ognuno - Conseguente impossibilità di delibazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'operatività della prerogativa della insindacabilità - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati che, con deliberazioni adottate dall'assemblea nella seduta del 2 maggio 2007, ha ritenuto che i fatti per cui è in corso, dinanzi al medesimo G.U.P., un giudizio penale nei confronti di alcuni deputati per i reati di cui agli artt. 81 c.p. ed 1 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e sono, perciò, insindacabili. Invero, nel ricorso difetta una descrizione esaustiva dei comportamenti degli imputati che permetta di valutare quale sia l'effettiva condotta ascrivibile ad ognuno, con conseguente impossibilità di delibazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'operatività della prerogativa della insindacabilità.

Sulla necessità che il ricorrente assolva all'onere di una enunciazione esaustiva delle condotte poste in essere dagli imputati che prescinda dalla tecnica adottata nella formulazione del capo di imputazione e dalla sussistenza dei requisiti minimi di indicazione del "fatto" prescritti dal codice di procedura penale, vedi, citata, sentenza n. 267/2005.



Atti oggetto del giudizio

 02/05/2007  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte