Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati - Configurazione quale illecito disciplinare dell'iscrizione o della partecipazione sistematica e continuativa del magistrato a partiti politici - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e lesione dei diritti fondamentali dell'individuo, del diritto di associazione in generale e di associazione in partiti politici nonché limitazione all'esercizio del diritto di elettorato passivo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, comma 1, lettera h), del d.lgs. 25 febbraio 2006, n. 109, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost., in quanto configura come illecito disciplinare del magistrato l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici. La Costituzione consente che il legislatore ordinario introduca, a tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici, per rafforzare la garanzia della loro soggezione solo alla legge. Non è ravvisabile alcuna violazione dei parametri evocati in quanto, nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti è un valore di particolare rilievo, che mira a salvaguardare l'indipendente esercizio delle funzioni giudiziarie. Né vi è contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati, sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto, sia perché tale diritto non è senza limitazioni.
-V., citata, sentenza n. 100/1981.