Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Attribuzione al Governo del potere di modificare e integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Asserita esorbitanza del potere regolamentare dello Stato incidente sulle materie "governo del territorio" e "tutela della salute" - Ritenuta insussistenza di garanzie adeguate a salvaguardia del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza legislativa esclusiva, con conseguente piena competenza regolamentare - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che attribuisce al Governo il potere di modificare e integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale - sollevate in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma sesto, Cost. per ritenuta insussistenza di garanzie adeguate a salvaguardia del principio di leale collaborazione. Lo Stato ha, infatti, competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e, dunque, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., anche competenza regolamentare nelle materie di propria esclusiva competenza; sicché non è possibile negare la sussistenza in capo allo Stato del potere regolamentare contestato, trattandosi di regolamenti di attuazione ed integrazione in materia ambientale, che lo Stato può emanare senza obbligo di coinvolgimento delle Regioni.
In senso conforme, v. citate sentenze n. 401/2007 e n. 134/2006.