Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2009; Decisione del
14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Attuazione della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta non riferibilità della legge delega (n. 308 del 2004) alla direttiva attuata e, comunque, asserita tacita abrogazione in parte qua della legge stessa ad opera della successiva legge di delega n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) - Ritenuta emanazione del decreto impugnato con modalità procedimentale di minor garanzia per le Regioni rispetto a quella prevista dalla sopravvenuta legge comunitaria - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Attuazione della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta non riferibilità della legge delega (n. 308 del 2004) alla direttiva attuata e, comunque, asserita tacita abrogazione in parte qua della legge stessa ad opera della successiva legge di delega n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) - Ritenuta emanazione del decreto impugnato con modalità procedimentale di minor garanzia per le Regioni rispetto a quella prevista dalla sopravvenuta legge comunitaria - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto costituirebbero attuazione della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE, mentre il recepimento di tale direttiva non rientrerebbe espressamente nella delega di cui alla legge n. 308 del 2004 e comunque, l'art. 1 e l'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), che hanno espressamente delegato il Governo all'attuazione della direttiva in questione, avrebbero abrogato in parte qua la delega del 2004; e, posto che le due deleghe prevedono due diversi procedimenti per la adozione del decreto legislativo, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe seguito il procedimento previsto dalla abrogata legge n. 308 del 2004, invece di quello di cui alla legge n. 62 del 2005, che garantirebbe meglio la posizione di autonomia costituzionale delle Regioni. Deve, infatti, ritenersi che la legge delega n. 308 del 2004, implicitamente, autorizzi il Governo anche alla attuazione della direttiva 2003/35/CE (che modifica, in parte, la predetta direttiva 85/337/CEE). La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 non può, poi, ritenersi abrogata tacitamente da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso, riguardando non solo il recepimento di questa direttiva nell'ambito della disciplina della VIA, ma anche la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento. Peraltro, la procedura prevista dalla legge n. 62 del 2005 non differisce significativamente da quella contemplata dalla legge n. 308 del 2004 per quanto riguarda la posizione delle Regioni, sicché giammai potrebbe sostenersi che il rispetto della disciplina procedimentale prevista dalla legge n. 62 del 2005 avrebbe garantito un diverso grado di autonomia o di coinvolgimento alle Regioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto costituirebbero attuazione della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE, mentre il recepimento di tale direttiva non rientrerebbe espressamente nella delega di cui alla legge n. 308 del 2004 e comunque, l'art. 1 e l'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), che hanno espressamente delegato il Governo all'attuazione della direttiva in questione, avrebbero abrogato in parte qua la delega del 2004; e, posto che le due deleghe prevedono due diversi procedimenti per la adozione del decreto legislativo, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe seguito il procedimento previsto dalla abrogata legge n. 308 del 2004, invece di quello di cui alla legge n. 62 del 2005, che garantirebbe meglio la posizione di autonomia costituzionale delle Regioni. Deve, infatti, ritenersi che la legge delega n. 308 del 2004, implicitamente, autorizzi il Governo anche alla attuazione della direttiva 2003/35/CE (che modifica, in parte, la predetta direttiva 85/337/CEE). La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 non può, poi, ritenersi abrogata tacitamente da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso, riguardando non solo il recepimento di questa direttiva nell'ambito della disciplina della VIA, ma anche la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento. Peraltro, la procedura prevista dalla legge n. 62 del 2005 non differisce significativamente da quella contemplata dalla legge n. 308 del 2004 per quanto riguarda la posizione delle Regioni, sicché giammai potrebbe sostenersi che il rispetto della disciplina procedimentale prevista dalla legge n. 62 del 2005 avrebbe garantito un diverso grado di autonomia o di coinvolgimento alle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 4
co. 1
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 5
co. 1
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 26/05/2003
n. 35
art.
legge 18/04/2005
n. 62
art. 1 allegato B