Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  14/07/2009;  Decisione del  14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33912  33913  33914  33915  33916  33917  33918  33919  33920  33921  33922  33923  33924  33926  33927  33928  33929  33930  33931  33932  33933  33934  33935  33936  33937  33938  33939  33940  33941  33942  33943  33944  33945  33946


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Valutazione di impatto ambientale da eseguire sui progetti preliminari elaborati con esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da realizzare - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte - Ritenuta violazione della disciplina comunitaria, oltreché di ulteriori parametri e del principio di leale collaborazione - Genericità ed incompletezza delle censure, comunque non ridondanti sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale prevede che la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale - sollevate per asserito contrasto con l'art. 2, comma 1, e con il punto 13 dell'allegato II della direttiva 85/337/CE, in quanto la disciplina comunitaria prevede la sottoposizione a VIA anche dei successivi progetti definitivi che contengano modifiche progettuali o nell'utilizzo delle risorse naturali o nella immissione di inquinanti, nonché, per le stesse ragioni, per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione. A prescindere dalla carenza argomentativa in merito alla violazione dei parametri costituzionali invocati dalla Regione Piemonte e della mancata indicazione di alcun parametro costituzionale da parte della Regione Emilia-Romagna, i ricorsi non spiegano in alcun modo come la prospettata violazione della citata direttiva comunitaria ridonderebbe sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  27/06/1985  n. 337  art. 2    co. 1  e con il punto 13 dell'allegato II