Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Valutazione di impatto ambientale da eseguire sui progetti preliminari elaborati con esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da realizzare - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte - Ritenuta violazione della disciplina comunitaria, oltreché di ulteriori parametri e del principio di leale collaborazione - Genericità ed incompletezza delle censure, comunque non ridondanti sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale prevede che la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale - sollevate per asserito contrasto con l'art. 2, comma 1, e con il punto 13 dell'allegato II della direttiva 85/337/CE, in quanto la disciplina comunitaria prevede la sottoposizione a VIA anche dei successivi progetti definitivi che contengano modifiche progettuali o nell'utilizzo delle risorse naturali o nella immissione di inquinanti, nonché, per le stesse ragioni, per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione. A prescindere dalla carenza argomentativa in merito alla violazione dei parametri costituzionali invocati dalla Regione Piemonte e della mancata indicazione di alcun parametro costituzionale da parte della Regione Emilia-Romagna, i ricorsi non spiegano in alcun modo come la prospettata violazione della citata direttiva comunitaria ridonderebbe sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni.