Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  14/07/2009;  Decisione del  14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33912  33913  33914  33915  33916  33917  33918  33919  33920  33921  33922  33923  33924  33925  33927  33928  33929  33930  33931  33932  33933  33934  33935  33936  33937  33938  33939  33940  33941  33942  33943  33944  33945  33946


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Definizione del concetto di "modifica sostanziale di un'opera o intervento" - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della disciplina comunitaria e del principio di leale collaborazione - Omessa indicazione dei parametri asseritamente, violati con carenza di motivazione circa l'eventuale lesione delle attribuzioni costituzionali regionali - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera g), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale, ai fini della disciplina della VIA, definisce come modifica sostanziale di un'opera: «l'intervento su un'opera già esistente dal quale derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente; per le opere o interventi per i quali nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie» - per lamentato contrasto con il punto 22 dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE come modificato dal punto 8 della direttiva 2003/35/CE, in quanto la disciplina comunitaria, ai fini della VIA, considera modifica sostanziale «ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti dal presente allegato». La Regione ricorrente non indica alcun parametro costituzionale, limitandosi a dedurre la violazione della disciplina comunitaria, e non spiega in che misura tale violazione ridonderebbe sulle proprie attribuzioni costituzionali.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  27/06/1985  n. 337  art.   

direttiva CE  26/05/2003  n. 35  art.