Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Definizione del concetto di "modifica sostanziale di un'opera o intervento" - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della disciplina comunitaria e del principio di leale collaborazione - Omessa indicazione dei parametri asseritamente, violati con carenza di motivazione circa l'eventuale lesione delle attribuzioni costituzionali regionali - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera g), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale, ai fini della disciplina della VIA, definisce come modifica sostanziale di un'opera: «l'intervento su un'opera già esistente dal quale derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente; per le opere o interventi per i quali nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie» - per lamentato contrasto con il punto 22 dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE come modificato dal punto 8 della direttiva 2003/35/CE, in quanto la disciplina comunitaria, ai fini della VIA, considera modifica sostanziale «ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti dal presente allegato». La Regione ricorrente non indica alcun parametro costituzionale, limitandosi a dedurre la violazione della disciplina comunitaria, e non spiega in che misura tale violazione ridonderebbe sulle proprie attribuzioni costituzionali.