Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Finalità delle misure restrittive - Necessario rispetto della peculiare finalità del regime speciale e della funzione rieducativa della pena. (Classif. 167003).
Il regime differenziato previsto dall’art. 41-bis, comma 2, ordin. penit. mira a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà. (Precedenti: S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290).
In base all’art. 41-bis, comma 2, ordin. penit., è possibile sospendere solo l’applicazione di regole e istituti dell’ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza; mentre non possono essere disposte misure che, a causa del loro contenuto, non siano riconducibili a tali esigenze, poiché risulterebbero palesemente inidonee o incongrue rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, assumendo una portata puramente afflittiva. (Precedenti: S. 18/2022 - mass. 44600, mass.44601; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290; S. 351/1996 - mass. 23005).
Le restrizioni che accompagnano l’applicazione del regime differenziato, considerate singolarmente e nel loro complesso, non devono essere tali da vanificare del tutto la necessaria finalità rieducativa della pena e da violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. (Precedenti: S. 186/2018 - mass. 40290; S. 149/2018; S. 376/1997- mass. 23575; S. 351/1996 - mass. 23005; S. 349/1993).
L’interpretazione delle disposizioni restrittive tipiche del regime detentivo speciale deve essere orientata verso soluzioni che ne garantiscano la miglior compatibilità con i precetti costituzionali di riferimento, quando ciò sia consentito dalla littera legis. (Precedente: S. 197/2021 - mass. 44220).