Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2009; Decisione del
14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Disposizioni in parte abrogate, in parte con breve periodo di vigenza, comunque medio tempore prive di applicazione - Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse ai ricorsi in ragione dell'introduzione di una nuova disciplina pienamente satisfattiva degli interessi delle ricorrenti - Cessazione della materia del contendere.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Disposizioni in parte abrogate, in parte con breve periodo di vigenza, comunque medio tempore prive di applicazione - Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse ai ricorsi in ragione dell'introduzione di una nuova disciplina pienamente satisfattiva degli interessi delle ricorrenti - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, 15, comma 1, 17 e 19, comma 2. Ciò in quanto alcune delle disposizioni in questione sono state abrogate ed interamente sostituite dalla nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima ancora di entrare in vigore (art. 6) mentre altre hanno avuto un breve periodo di vigenza (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008); in tale contesto, la manifestazione di mancanza di interesse rappresentata dalle Regioni ricorrenti può essere interpretata quale affermazione della mancata applicazione di dette disposizioni nei territori regionali in questione, tenuto, altresì, conto che tutte le predette disposizioni non hanno mai avuto applicazione prima della loro definitiva abrogazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, 15, comma 1, 17 e 19, comma 2. Ciò in quanto alcune delle disposizioni in questione sono state abrogate ed interamente sostituite dalla nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima ancora di entrare in vigore (art. 6) mentre altre hanno avuto un breve periodo di vigenza (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008); in tale contesto, la manifestazione di mancanza di interesse rappresentata dalle Regioni ricorrenti può essere interpretata quale affermazione della mancata applicazione di dette disposizioni nei territori regionali in questione, tenuto, altresì, conto che tutte le predette disposizioni non hanno mai avuto applicazione prima della loro definitiva abrogazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 6
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 7
co. 3
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 7
co. 8
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 10
co. 3
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 10
co. 5
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 15
co. 1
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 17
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 19
co. 2
decreto legislativo
16/01/2008
n. 4
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. e)
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. f)
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. m)
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 9 lett. c)
direttiva CE 27/06/2001
n. 42
art. 3
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 7
co. 8