Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2009; Decisione del
14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ambito applicativo della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita non applicabilità alle piccole aree a livello locale - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ambito applicativo della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita non applicabilità alle piccole aree a livello locale - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 3 - il quale stabilisce che la normativa in esame ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali - sollevata in riferimento agli artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie) e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE), poiché ridurrebbe l'ambito applicativo della VAS e non considererebbe «che sussistono aree urbane eccedenti la definizione comunitaria di "piccole aree a livello locale" la cui pianificazione, pur non rientrando nel concetto di "pianificazione sovracomunale", può avere un significativo impatto sull'ambiente». Difatti la censura poggia su di un erroneo presupposto interpretativo, dato che l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che è possibile sottoporre alla VAS «piccole aree a livello locale», se i piani o i programmi che ne determinano l'uso possono avere effetti significativi sull'ambiente, senza affatto distinguere tra aree di livello sovracomunale, comunale o infracomunale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 3 - il quale stabilisce che la normativa in esame ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali - sollevata in riferimento agli artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie) e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE), poiché ridurrebbe l'ambito applicativo della VAS e non considererebbe «che sussistono aree urbane eccedenti la definizione comunitaria di "piccole aree a livello locale" la cui pianificazione, pur non rientrando nel concetto di "pianificazione sovracomunale", può avere un significativo impatto sull'ambiente». Difatti la censura poggia su di un erroneo presupposto interpretativo, dato che l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che è possibile sottoporre alla VAS «piccole aree a livello locale», se i piani o i programmi che ne determinano l'uso possono avere effetti significativi sull'ambiente, senza affatto distinguere tra aree di livello sovracomunale, comunale o infracomunale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8
legge 16/05/1978
n. 196
art. 16
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 50
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 51
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 67
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 68
legge 18/10/2001
n. 3
art. 10