Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  14/07/2009;  Decisione del  14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33912  33913  33914  33915  33916  33917  33918  33919  33920  33921  33922  33923  33924  33925  33926  33927  33928  33929  33930  33931  33933  33934  33935  33936  33937  33938  33939  33940  33941  33942  33943  33944  33945  33946


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche - Asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale trasferita sull'attuale art. 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che disciplina la Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - in relazione agli artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell'art. 2, lettere d), f) e g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196, degli artt. 50, 51, 67 e 68 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, e dell'art. 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3, per asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione ad un organo statale, qual è, appunto, la predetta Commissione, che svolge funzioni amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali, riferibili ad una materia di esclusiva competenza statale. In questo contesto la possibilità per le Regioni (rectius per ciascuna Regione interessata) di designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende quindi dalla scelta discrezionale della legge statale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 8  co. 

decreto legislativo  16/01/2008  n. 4  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. e)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. f)

legge  16/05/1978  n. 196  art. 16  

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 50  

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 51  

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 67  

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 68  

legge  18/10/2001  n. 3  art. 10