Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2009; Decisione del
14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche - Asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche - Asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale trasferita sull'attuale art. 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che disciplina la Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - in relazione agli artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell'art. 2, lettere d), f) e g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196, degli artt. 50, 51, 67 e 68 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, e dell'art. 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3, per asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione ad un organo statale, qual è, appunto, la predetta Commissione, che svolge funzioni amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali, riferibili ad una materia di esclusiva competenza statale. In questo contesto la possibilità per le Regioni (rectius per ciascuna Regione interessata) di designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende quindi dalla scelta discrezionale della legge statale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale trasferita sull'attuale art. 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che disciplina la Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - in relazione agli artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell'art. 2, lettere d), f) e g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196, degli artt. 50, 51, 67 e 68 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, e dell'art. 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3, per asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione ad un organo statale, qual è, appunto, la predetta Commissione, che svolge funzioni amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali, riferibili ad una materia di esclusiva competenza statale. In questo contesto la possibilità per le Regioni (rectius per ciascuna Regione interessata) di designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende quindi dalla scelta discrezionale della legge statale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 8
co.
decreto legislativo
16/01/2008
n. 4
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. e)
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. f)
legge 16/05/1978
n. 196
art. 16
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 50
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 51
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 67
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 68
legge 18/10/2001
n. 3
art. 10