Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2009; Decisione del
14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ambito di applicazione della VAS e individuazione di organo statale per l'esercizio della funzione c.d. screening - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta mancata previsione di un'intesa con la Regione per la sottoposizione alla VAS dei piani regionali, con asserita ingerenza di un organo statale nella materia "governo del territorio" - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ambito di applicazione della VAS e individuazione di organo statale per l'esercizio della funzione c.d. screening - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta mancata previsione di un'intesa con la Regione per la sottoposizione alla VAS dei piani regionali, con asserita ingerenza di un organo statale nella materia "governo del territorio" - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., all'art. 3, comma 4, della direttiva 2001/42/CE e al principio di leale collaborazione. La disposizione è infatti riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato; sicché la modalità di partecipazione regionale alla Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, cui attribuire la funzione di c.d. screening è riservata alla discrezionalità della legge statale. D'altro canto, è la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale, e, poi, come si è appena chiarito, la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. screening.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., all'art. 3, comma 4, della direttiva 2001/42/CE e al principio di leale collaborazione. La disposizione è infatti riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato; sicché la modalità di partecipazione regionale alla Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, cui attribuire la funzione di c.d. screening è riservata alla discrezionalità della legge statale. D'altro canto, è la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale, e, poi, come si è appena chiarito, la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. screening.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 7
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 27/06/2001
n. 42
art. 3
co. 4