Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  14/07/2009;  Decisione del  14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33912  33913  33914  33915  33916  33917  33918  33919  33920  33921  33922  33923  33924  33925  33926  33927  33928  33929  33930  33931  33932  33934  33935  33936  33937  33938  33939  33940  33941  33942  33943  33944  33945  33946


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ambito di applicazione della VAS e individuazione di organo statale per l'esercizio della funzione c.d. screening - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta mancata previsione di un'intesa con la Regione per la sottoposizione alla VAS dei piani regionali, con asserita ingerenza di un organo statale nella materia "governo del territorio" - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., all'art. 3, comma 4, della direttiva 2001/42/CE e al principio di leale collaborazione. La disposizione è infatti riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato; sicché la modalità di partecipazione regionale alla Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, cui attribuire la funzione di c.d. screening è riservata alla discrezionalità della legge statale. D'altro canto, è la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale, e, poi, come si è appena chiarito, la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. screening.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 7  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  27/06/2001  n. 42  art. 3    co. 4