Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Sottrazione alla procedura di VAS dei piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della normativa comunitaria - Esclusione della incidenza della dedotta violazione sulle attribuzioni regionali in materia di "governo del territorio" ovvero su quelle statutarie in materia "urbanistica" - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale sottrae alla procedura di VAS i piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile, già soggetti alle disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per ritenuta violazione degli artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e) ed f), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117, terzo comma, e 118 Cost. e dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE. E' infatti legittima la sottrazione operata dal legislatore statale dei piani di telefonia mobile ai poteri regionali in materia di pianificazione urbanistica, ferma restando la loro sottoposizione ad altre forme di controllo da parte degli enti locali; ne discende che deve escludersi la ridondanza della dedotta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio ovvero di quelle statutarie in materia di urbanistica.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 265/2006 e n. 336/2005.