Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina generale della VAS - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con conseguente violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie "governo del territorio" e "tutela della salute", nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 8 a 14 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i quali recano la disciplina generale della VAS, per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto recherebbero discipline di dettaglio in una materia, quella della valutazione ambientale strategica, che sarebbe riconducibile in prevalenza alle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute. La disciplina della VAS rientra, infatti, nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed in siffatta materia la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile».
In senso analogo, v. citata sentenza n. 61 del 2009.