Minori - In genere - Interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori - Riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale (con la previsione della protezione dell'infanzia), sia nell'ordinamento internazionale (in particolare, nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) - Limiti - Possibile bilanciamento con interessi contrapposti, anch'essi di rilievo costituzionale, come quelli di difesa sociale. (Classif. 155001).
La speciale rilevanza dell’interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, trova riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento costituzionale interno che demanda alla Repubblica di proteggere l’infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) sia nell’ordinamento internazionale che qualifica come “superiore” l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato “preminente” (art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e art. 24, comma 2, CDFUE). (Precedenti: S. 187/2019 - mass. 41429; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 239/2014 - mass. 38138).
L’interesse del minore non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena. (Precedenti: S. 174/2018 - mass. 40169; S. 30/2022 - mass. 44649).