Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2009; Decisione del
14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Forme pubblicitarie e partecipative del piano o progetto sottoposto a VAS - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Erroneo presupposto interpretativo - Riferibilità della disciplina denunciata ai soli piani o progetti statali sottoposti a VAS - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Forme pubblicitarie e partecipative del piano o progetto sottoposto a VAS - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Erroneo presupposto interpretativo - Riferibilità della disciplina denunciata ai soli piani o progetti statali sottoposti a VAS - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 15 - il quale prevede che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi - poiché incentrate su di un erroneo presupposto interpretativo. La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 15 - il quale prevede che i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi - poiché incentrate su di un erroneo presupposto interpretativo. La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 10
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte