Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2009; Decisione del
14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Piano o programma regionale - Approvazione previo giudizio di compatibilità ambientale da parte di autorità statale - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nella materia "governo del territorio", del diritto comunitario nonché dei princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Prospettazione generica - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Piano o programma regionale - Approvazione previo giudizio di compatibilità ambientale da parte di autorità statale - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nella materia "governo del territorio", del diritto comunitario nonché dei princìpi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Prospettazione generica - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, nella sua parte iniziale, che l'autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano e del programma, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e della direttiva 2001/42/CE. Infatti la ricorrente omette di evidenziare quale sia la lesione delle competenze regionali che deriverebbe dalla prospettata violazione del diritto comunitario, limitandosi ad affermare, genericamente, che la VAS atterrebbe non solo alla tutela dell'ambiente, ma anche al governo del territorio e che la legge delega imponeva il rispetto del diritto comunitario e delle attribuzioni regionali.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, nella sua parte iniziale, che l'autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano e del programma, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e della direttiva 2001/42/CE. Infatti la ricorrente omette di evidenziare quale sia la lesione delle competenze regionali che deriverebbe dalla prospettata violazione del diritto comunitario, limitandosi ad affermare, genericamente, che la VAS atterrebbe non solo alla tutela dell'ambiente, ma anche al governo del territorio e che la legge delega imponeva il rispetto del diritto comunitario e delle attribuzioni regionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 12
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 27/06/2001
n. 42
art.