Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2009; Decisione del
14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Giudizio di compatibilità ambientale dell'autorità preposta quale presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Ritenuta violazione del diritto comunitario, con violazione delle competenze legislative regionali - Erroneo presupposto interpretativo - Non configurabilità del giudizio di compatibilità quale autorizzazione - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Giudizio di compatibilità ambientale dell'autorità preposta quale presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Ritenuta violazione del diritto comunitario, con violazione delle competenze legislative regionali - Erroneo presupposto interpretativo - Non configurabilità del giudizio di compatibilità quale autorizzazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. e alla direttiva 2001/42/CE, in quanto la censura proposta poggia su un evidente errore interpretativo. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come presupposto per la prosecuzione del procedimento di pianificazione o programmazione. Ciò, in particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12, comma 3, il quale afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere contenuto nel giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i provvedimenti di approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base della valutazione ambientale strategica.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. e alla direttiva 2001/42/CE, in quanto la censura proposta poggia su un evidente errore interpretativo. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come presupposto per la prosecuzione del procedimento di pianificazione o programmazione. Ciò, in particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12, comma 3, il quale afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere contenuto nel giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i provvedimenti di approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base della valutazione ambientale strategica.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 12
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 27/06/2001
n. 42
art.