Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Modalità di esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di inattività dell'autorità competente alla VAS - Ricorso delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta - Ritenuta violazione delle competenze statutarie, legislative e amministrative delle Regioni nella materia "governo del territorio", nonché dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Censure di ragionevolezza della disposizione impugnata non attinenti alle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali» e all'art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che riconosce l'urbanistica quale materia di competenza esclusiva della Regione, e all'art. 97 Cost. La censura prospettata si risolve essenzialmente in una censura di ragionevolezza della legge e non attiene alle competenze regionali.