Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2009; Decisione del
14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Procedimento per la VAS in sede statale - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta lesione delle attribuzioni regionali per omessa previsione della partecipazione delle Regioni nel procedimento destinato ad incidere sulla materia "governo del territorio" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con possibilità, comunque, per la Regione di designare un componente della Commissione statale competente - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Procedimento per la VAS in sede statale - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta lesione delle attribuzioni regionali per omessa previsione della partecipazione delle Regioni nel procedimento destinato ad incidere sulla materia "governo del territorio" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con possibilità, comunque, per la Regione di designare un componente della Commissione statale competente - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che recano disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., all'art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e alla direttiva 2001/42/CE. Infatti, la VAS, concludendosi con un "giudizio di compatibilità ambientale", rientra nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto, la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007), può designare un componente della Commissione statale competente.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che recano disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., all'art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e alla direttiva 2001/42/CE. Infatti, la VAS, concludendosi con un "giudizio di compatibilità ambientale", rientra nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto, la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007), può designare un componente della Commissione statale competente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 16
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 27/06/2001
n. 42
art.