Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/07/2009; Decisione del
14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Sottoposizione a VAS dei piani e programmi di competenza di Regioni ed enti locali - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Sottoposizione a VAS dei piani e programmi di competenza di Regioni ed enti locali - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti locali - e del successivo art. 22 - il quale prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del "presente" decreto - sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto lascerebbero uno spazio inesistente alla normativa regionale anche rispetto alle procedure di competenza della Regione. A parte ogni considerazione sulla genericità e sulla evidente inconferenza di numerosissimi parametri confusamente e solo assertivamente invocati dalla ricorrente, deve ritenersi che lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti locali - e del successivo art. 22 - il quale prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del "presente" decreto - sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto lascerebbero uno spazio inesistente alla normativa regionale anche rispetto alle procedure di competenza della Regione. A parte ogni considerazione sulla genericità e sulla evidente inconferenza di numerosissimi parametri confusamente e solo assertivamente invocati dalla ricorrente, deve ritenersi che lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 21
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. e)
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. f)
legge 16/05/1978
n. 196
art. 16
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 50
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 51
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 67
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 68
legge 18/10/2001
n. 3
art. 10