Sentenza 225/2009 (ECLI:IT:COST:2009:225)
Massima numero 33945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  14/07/2009;  Decisione del  14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33912  33913  33914  33915  33916  33917  33918  33919  33920  33921  33922  33923  33924  33925  33926  33927  33928  33929  33930  33931  33932  33933  33934  33935  33936  33937  33938  33939  33940  33941  33942  33943  33944  33946


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Sottoposizione a VAS dei piani e programmi di competenza di Regioni ed enti locali - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti locali - e del successivo art. 22 - il quale prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del "presente" decreto - sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto lascerebbero uno spazio inesistente alla normativa regionale anche rispetto alle procedure di competenza della Regione. A parte ogni considerazione sulla genericità e sulla evidente inconferenza di numerosissimi parametri confusamente e solo assertivamente invocati dalla ricorrente, deve ritenersi che lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 21  co. 

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 5

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. e)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. f)

legge  16/05/1978  n. 196  art. 16  

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 50  

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 51  

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 67  

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 68  

legge  18/10/2001  n. 3  art. 10