Sentenza 105/2023 (ECLI:IT:COST:2023:105)
Massima numero 45661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  06/04/2023;  Decisione del  06/04/2023
Deposito del 26/05/2023; Pubblicazione in G. U. 31/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45659  45660


Titolo
Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Colloqui visivi con familiari minori di età - Modalità che escludano il contatto fisico - Divieto di una totale esclusione - Necessità che le modalità siano a tutela del senso di umanità e del preminente interesse del minore (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale della norma che disciplina i colloqui dei detenuti in regime speciale, nella parte in cui imporrebbe l'uso del vetro divisorio anche nei colloqui con i figli e i nipoti minori di quattordici anni). (Classif. 167001).

Testo

Una disciplina che escluda totalmente la possibilità di mantenere, durante i colloqui visivi, un contatto fisico con i familiari, inclusi quelli in età più giovane, si porrebbe in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, stabilito dall’art. 27 Cost. anche per i detenuti in regime speciale, e con i parametri costituzionali e internazionali che tutelano il preminente interesse del minore.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 8 CEDU – dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, nel prevedere che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, imporrebbe l’uso del vetro divisorio a tutta altezza, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di quattordici anni. Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la disposizione censurata può essere interpretata in modo da garantire un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori, nel senso che il regime previsto dall’art. 41-bis non impone sempre l’impiego del vetro divisorio durante i colloqui con i familiari minori di età. Nel richiedere che i locali siano «attrezzati» in maniera da impedire il passaggio di oggetti, il legislatore indica solo l’obiettivo da raggiungere, senza specificare le possibili soluzioni tecniche, che vanno invece necessariamente adeguate alla situazione concreta, al fine di garantire il risultato indicato dalla legge e al contempo evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l’interesse del minore. A sua volta la circolare DAP del 2 ottobre 2017, che consente il colloquio senza vetro nel caso di figli o nipoti minori di dodici anni, contiene una direttiva che è solo orientativa e per ciò stesso derogabile: l’amministrazione penitenziaria ben potrà quindi disporre un colloquio senza vetro anche con minori ultradodicenni quando sia possibile escludere che questi siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive e, al contrario, potrà rifiutarlo anche nel caso di minore infradodicenne ove risultino elementi specifici, che rendano oggettivamente prevalente l’esigenza di contenimento del rischio di contatti con l’ambiente esterno. Così interpretata la disciplina risulta immune dai vizi denunciati, fermo restando che il legislatore è libero di disciplinare in fonte primaria le modalità dei colloqui con i familiari, in particolare con i minori, evitando scelte rigide che potrebbero risultare non adeguate, per eccesso o per difetto, alle specifiche esigenze del caso singolo). (Precedenti: S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290; S. 143/2013 - mass. 37157).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 41  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione ONU diritti del fanciullo    n.   art. 3  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8