Sentenza 226/2009 (ECLI:IT:COST:2009:226)
Massima numero 33601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  14/07/2009;  Decisione del  14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Paesaggio - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 63 del 2008 - Inclusione della Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Ritenuta illegittima limitazione delle competenze della Provincia autonoma con assimilazione a quelle delle Regioni ordinarie - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio attribuita dallo Statuto speciale alle Province autonome (nel rispetto dei limiti generali fissati dallo Statuto stesso) - Illegittimità costituzionale parziale - Estensione dell'efficacia della declaratoria di incostituzionalità anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Infatti, la competenza statale esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché tale materia è espressamente riservata dall'art. 8, n. 6, dello Statuto speciale alla competenza legislativa primaria della Provincia di Trento, nei limiti segnati dall'art. 4 dello Statuto, i quali comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dall'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che provvede ad individuare le aree tutelate per legge. In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità va estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

- Nel senso che il paesaggio - inteso come «la morfologia del territorio» regionale e «l'ambiente nel suo aspetto visivo» - rappresenta un valore "primario" ed anche "assoluto", v., citate, sentenze n. 182 e n. 183 del 2006, n. 367 del 2007 e n. 180 del 2008, nonché, in precedenza, sentenze n. 151 del 1986 e n. 641 del 1987.
Per affermazione che «l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale», v., citata, sentenza n. 367 del 2007.
Nel senso che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, v., citata, sentenza n. 367 del 2007. Il predetto titolo di competenza statale «riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia»: v., citata, sentenza n. 378 del 2007.

- Nel senso che le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 - di revisione del titolo V della Costituzione - non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono attualmente invocabili (art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione, v. citata, sentenza n. 103 del 2003.

- Sulla competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di "tutela del paesaggio", ai sensi dell'art. 8, n. 6, dello Statuto di autonomia, v., citata, sentenza n. 62 del 2008, che richiama il rispetto dei limiti generali di cui all'art. 4 dello Statuto stesso.
Sugli analoghi limiti statutariamente posti all'esercizio della competenza legislativa primaria attribuita alla Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio dall'art. 2, primo comma, lettere g) e q), dello Statuto speciale, v. sentenza n. 164 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 131  co. 3

decreto legislativo  26/03/2008  n. 63  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  01/11/1973  n. 690  art.