Ordinanza 228/2009 (ECLI:IT:COST:2009:228)
Massima numero 33604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  14/07/2009;  Decisione del  14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Pensioni INPS - Maggiorazione pensionistica di cui alla legge n. 140 del 1985, in favore di ex combattenti e assimilati - Prevista perequazione, con norma interpretativa, dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto, anziché dalla data di entrata in vigore della legge attributiva del beneficio - Asserita irragionevole disparità di trattamento, nonchè lesione della garanzia previdenziale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurato in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. La norma, che interpreta autenticamente l'art. 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 nel senso che la maggiorazione pensionistica in esso prevista per gli ex combattenti si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione stessa, è già stata oggetto di analoga questione di legittimità, dichiarata priva di fondamento con la sentenza n. 401/2008, e non risultano essere stati prospettati nuovi profili di censura, diversi da quelli già scrutinati.

-V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 401/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 505

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte