Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Rimessione in termini per mancata o tardiva costituzione dell'opponente dovuta a causa ad esso non imputabile - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto di difesa - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente la rimessione in termini per la mancata o tardiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, dovuta a causa ad esso non imputabile, quantomeno limitatamente ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotti prima della pubblicazione della sentenza costituzionale n. 107/2004. Il rimettente non motiva adeguatamente in ordine alla rilevanza e non cerca un'interpretazione costituzionalmente orientata.
-Sulla inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 280 e n. 227/2007.
-Sulla inammissibilità per omessa verifica di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., citate, ordinanze n. 343 e n. 70/2007.
-V., citata, sentenza n. 120/1976, che ha ammesso l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per chi non ha potuto fare opposizione per caso fortuito o forza maggiore.