Ordinanza 230/2009 (ECLI:IT:COST:2009:230)
Massima numero 33606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  14/07/2009;  Decisione del  14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell'opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, nonché contrarietà al principio del giusto processo - Proposizione di due questioni distinte, concernenti disposizioni diverse in rapporto di alternatività irrisolta - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, cod. proc. civ. Infatti, il rimettente non spiega quale rapporto intercorra tra le due questioni da lui proposte (quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente e quella sulla sanzione della improcedibilità, conseguente alla tardiva costituzione), né dà indicazioni riguardo ad una priorità o ad una subordinazione logica tra esse. Inoltre, la questione non appare sufficientemente motivata in ordine alla rilevanza nel giudizio a quo.

-Che non è consentita la proposizione di questioni concernenti disposizioni diverse in rapporto di alter natività irrisolta si legge, ad esempio, nelle ordinanze n. 407/2008, n. 296 e n. 62/2007, n. 128/2003, n. 107/2001, citate.

-Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 280, n. 227 e n. 92/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 645  co. 2

codice di procedura civile    n.   art. 165  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 647  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte