Ordinanza 231/2009 (ECLI:IT:COST:2009:231)
Massima numero 33607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  14/07/2009;  Decisione del  14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33608


Titolo
Pensioni - Forze armate - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 73- quinques , comma 4, del d.lgs. n. 199 del 1995, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 67 del 2001, per gli appartenenti alla Guardia di Finanza - Attribuzione ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri - Mancata previsione - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Motivazione non implausibile sulla persistente rilevanza della questione, applicabile ratione temporis - Ammissibilità.

Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. Anche se la disposizione sottoposta a scrutinio di costituzionalità è stata successivamente abrogata, il giudice rimettente ha motivato non implausibilmente in ordine ai motivi che lo inducono, ratione temporis, a ritenere applicabile la censurata disposizione per decidere la controversia.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/05/1995  n. 198  art. 54  co. 

decreto legislativo  28/02/2001  n. 83  art. 29  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte