Ordinanza 231/2009 (ECLI:IT:COST:2009:231)
Massima numero 33608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  14/07/2009;  Decisione del  14/07/2009
Deposito del 22/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33607


Titolo
Pensioni - Forze armate - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 73- quinques , comma 4, del d.lgs. n. 199 del 1995, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 67 del 2001, per gli appartenenti alla Guardia di Finanza - Attribuzione ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento, nonché violazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge delega - Non comparabilità delle posizioni messe a confronto - Esercizio non irragionevole della delega legislativa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Non è, infatti, invocabile la violazione del principio di uguaglianza in considerazione sia dell'inidoneità della norma censurata a fungere da utile tertium comparationis, per estendere tale disciplina ai casi non previsti, sia della mancanza di omogeneità tra le categorie e le posizioni degli appartenenti a corpi diversi, stante la specialità degli ordinamenti posti a confronto. Va, poi, esclusa la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in ragione dell'asserito contrasto del suddetto regime normativo col principio direttivo di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, il quale avrebbe imposto al legislatore delegato la tendenziale omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi degli appartenenti al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del personale delle Forze armate. Né tale legge, né le norme successive, hanno inteso perseguire un'assoluta identità di posizioni e trattamenti, ma realizzare "una sostanziale equiordinazione di compiti e dei connessi trattamenti economici" delle diverse forze di polizia. Del resto, le funzioni svolte e i compiti demandati ai sottufficiali dei carabinieri differiscono sensibilmente da quelli affidati ai sottufficiali delle altre Forze armate sicché, data la non comparabilità delle rispettive posizioni, la scelta, nella specie operata dal legislatore, rientra nel corretto esercizio, non arbitrario né manifestamente irragionevole, della discrezionalità a lui riservata.

Sull'inidoneità della norma censurata a fungere da utile tertium comparationis, per estendere tale disciplina ai casi non previsti, vedi, citate, sentenze n. 344/2008 e n. 206/2004; ordinanza n. 178/2006.

Sull'esclusione della violazione del principio di uguaglianza stante la natura non omogenea delle posizioni poste in comparazione, vedi citata, ordinanza n. 83/2009, anche con specifico riferimento agli appartenenti all'ordinamento militareIn ordine al sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa, vedi, citate, sentenze n. 426/2008 e n. 341/2007.

Sugli obiettivi perseguiti dalla legge delega, vedi, citate, sentenze n. 451/2000, n. 63/1998, n. 465 e n. 65/1997; ordinanze n. 331 e n. 151/1999.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/05/1995  n. 198  art. 54  co. 

decreto legislativo  28/02/2001  n. 83  art. 29  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  06/03/1992  n. 216  art. 3