Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
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Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attività conoscitiva - Costituzione e gestione, ad opera dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), di un sistema informativo unico cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato accentramento delle scelte in capo a soggetto statale e mancanza di bilateralità del raccordo, con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della previsione censurata alla competenza statale esclusiva in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attività conoscitiva - Costituzione e gestione, ad opera dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), di un sistema informativo unico cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato accentramento delle scelte in capo a soggetto statale e mancanza di bilateralità del raccordo, con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della previsione censurata alla competenza statale esclusiva in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria. Invero, la costituzione e la gestione, ad opera dell'APAT, di un sistema informativo unico cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali, è espressione di una competenza statale esclusiva in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lettera r), che non richiede una forma di coinvolgimento delle Regioni riconducibile al principio dalla ricorrente evocato.
Sull'inidoneità degli obblighi a carattere "informativo" a ledere la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni, v., citata, sentenza n. 376/2003.Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 55
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte