Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  15/07/2009;  Decisione del  15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33609  33610  33611  33612  33613  33614  33615  33616  33617  33618  33620  33621  33622  33623  33624  33625  33626  33627  33628  33629  33630  33631  33632  33633  33634  33635  33636  33637  33638  33639  33640  33641  33642  33643  33644  33645  33646  33647  33648  33649  33650  33651  33652  33653  33654  33655  33656  33657  33658  33659  33660  33661  33662  33663  33664  33665


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei princìpi dei medesimi atti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciato contrasto con il richiamo, contenuto nella legge delega, al decreto legislativo n. 112 del 1998 e con la previsione, in quest'ultimo, della intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio - Insussistenza della dedotta violazione, in base alla interpretazione coordinata dei vari criteri enunciati dalla legge di delegazione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna, sul presupposto che l'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998 prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, pur rientrando tra i compiti di rilievo nazionale, dovesse avvenire attraverso intese nella Conferenza unificata, oggi non più previste. Invero, la contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 della Costituzione (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di tutela dell'ambiente) e del flessibile principio di sussidiarietà (che consente allo Stato, in virtù della predetta competenza esclusiva, di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia allorché, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sia ravvisata l'esigenza di un loro esercizio unitario), depone nel senso che nessun carattere di intangibilità può attribuirsi alle previsioni delle predette norme ordinarie e, nella specie, dell'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 57  co. 1

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 57  co. 3

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 57  co. 4

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 57  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 52