Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
33614
33615
33616
33617
33618
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33634
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33636
33637
33638
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33643
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33648
33649
33650
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33664
33665
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei princìpi dei medesimi atti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciato contrasto con il richiamo, contenuto nella legge delega, al decreto legislativo n. 112 del 1998 e con la previsione, in quest'ultimo, della intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio - Insussistenza della dedotta violazione, in base alla interpretazione coordinata dei vari criteri enunciati dalla legge di delegazione - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei princìpi dei medesimi atti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciato contrasto con il richiamo, contenuto nella legge delega, al decreto legislativo n. 112 del 1998 e con la previsione, in quest'ultimo, della intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio - Insussistenza della dedotta violazione, in base alla interpretazione coordinata dei vari criteri enunciati dalla legge di delegazione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna, sul presupposto che l'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998 prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, pur rientrando tra i compiti di rilievo nazionale, dovesse avvenire attraverso intese nella Conferenza unificata, oggi non più previste. Invero, la contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 della Costituzione (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di tutela dell'ambiente) e del flessibile principio di sussidiarietà (che consente allo Stato, in virtù della predetta competenza esclusiva, di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia allorché, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sia ravvisata l'esigenza di un loro esercizio unitario), depone nel senso che nessun carattere di intangibilità può attribuirsi alle previsioni delle predette norme ordinarie e, nella specie, dell'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna, sul presupposto che l'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998 prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, pur rientrando tra i compiti di rilievo nazionale, dovesse avvenire attraverso intese nella Conferenza unificata, oggi non più previste. Invero, la contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 della Costituzione (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di tutela dell'ambiente) e del flessibile principio di sussidiarietà (che consente allo Stato, in virtù della predetta competenza esclusiva, di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia allorché, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sia ravvisata l'esigenza di un loro esercizio unitario), depone nel senso che nessun carattere di intangibilità può attribuirsi alle previsioni delle predette norme ordinarie e, nella specie, dell'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 57
co. 1
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 57
co. 3
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 57
co. 4
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 57
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 52